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Reclami

Egregio cliente, relativamente all’attività di Intermediazione Assicurativa, la nostra Agenzia è sempre attenta a fornire trasparenza e informazioni dettagliate. 

Qualora vorreste inoltrare un reclamo direttamente a noi, potrà farlo tramite PEC su mancuso81@pec.it  oppure tramite posta a:

Assicurazioni & Finanziamenti Mancuso

Via Guglielmo Marconi, 110

83047 LIONI (AV)

E’ possibile inviare reclamo sull’attività dell’Intermediario direttamente alla casella di posta indicata nei contatti o come descritto sopra, in alternativa attraverso le apposite pagine delle compagnie (che troverà a tergo) a cui si riferisce il contratto oggetto del reclamo.

Il reclamo verrà gestito entro 45 giorni dal ricevimento.

Qualora non di dovesse ritenere soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi a:

IVASS

Istituto per la vigilanza sulle Assicurazioni

Via del Quirinale, 21

00187 Roma

Telefono: 06 421331

Fax: 06 42133 745 – 06 42133 353

utilizzando lo specifico modello disponibile sul sito dell’IVASS (www.ivass.it  – sezione “Guida ai reclami”), corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa.

Il reclamo all’IVASS deve contenere i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico; denominazione dell’impresa, dell’eventuale intermediario di cui si lamenta l’operato; breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.

Per la risoluzione di liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm.

Si ricorda che il reclamante inoltre potrà attivare:

  • la procedura di negoziazione assistita prevista dal D.L. 132/2014, convertito dalla L. 162/2014, secondo quanto previsto dall’art. 3 del suddetto Decreto per le controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli (RCA) e natanti (RC natanti);
  • la procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili di cui al D.Lgs. 4 marzo 2010 n.28, presentando specifica istanza ai sensi dell’art. 4 presso gli organismi di mediazione previsti dall’art. 16 del citato decreto per le controversie relative a contratti assicurativi diversi dalla RCA.