Il Protesto assegno o cambiale: cosa sono e quali sono le conseguenze?

Protesto: cos’è e quali sono le conseguenze ed i possibili rimedi.

Il  protesto è l’atto con il quale viene dichiarato, da parte di un notaio, da un ufficiale giudiziario oppure ancora da un segretario comunale, mancato pagamento  della somma indicata nell’assegno  o la mancata accettazione della cambiale (cosiddetti  titoli di credito ). 

Il protesto assegno bancario: cosa è?

Un assegno protestato è un assegno segnalato in caso di mancato pagamento della somma in esso specificata. Le ragioni che portano al protesto di un assegno sono varie, anche se la più comune è la mancanza fondi sul conto di chi ha emesso l’assegno.

Quando va in assegno un protesto?

L’assegno viene protestato tutte le volte in cui non c’è la somma necessaria sul conto.

Protesto cambiale: cosa è?

Il protesto è la constatazione tramite un atto pubblico (da parte di un notaio o pubblico ufficiale o ufficiale giudiziario), del mancato pagamento della cambiale. Lo scopo del protesto è quello di permettere al portatore del titolo di esercitare un’azione di regresso nei confronti dei debitori.

Cancellazione protesto cambiale

Quali sono i tempi cancellazione protesto cambiale? La cancellazione di un protesto cambiale, o di un protesto per assegno, è possibile, se ne sussistono determinate condizioni. Non è una procedura semplice, ma se è la prima volta che si viene inseriti nel Registro Protesti, se effettuato in maniera regolare, è fattibile. La cancellazione dal Registro Cattivi Pagatori deve passare attraverso il tribunale competente, a seconda della gestione della provincia di residenza. Solitamente si passa dal Giudice di Pace, ma non sempre è così. Per quanto riguarda, invece, protesto cambiale cancellazione automatica,decade automaticamente dopo 5 anni dalla pubblicazione (anche se i titoli non sono stati pagati) e scompare (senza alcun intervento) dal Registro informatico dei protesti.

Protesto cambiale conseguenze

Ogni protesto viene registrato in modo sequenziale e, di conseguenza, per ogni protesto si ha un numero progressivo delll’elenco, la data, il luogo della levata, nome o denominazione di chi ha richiesto il pagamento e nome e cognome, codice fiscale o la data e il luogo di nascita. Nell’elenco vengono inseriti anche il tipo di titolo di credito, nello stesso elenco infatti vengono registrati anche gli assegni protestati, la data della scadenza del titolo, l’importo e il motivo del rifiuto. Questo elenco viene trasmesso al presidente del Tribunale competente, ovvero quello in cui è stata redatta la levata del protesto, il 5 e il 20 di ogni mese. Il primo del mese viene inoltre trasmesso al presidente della Camera di commercio competente.

titoli di credito  utilizzabili per effettuare pagamenti sono:

1) la  tratta o cambiale  che contiene l’ordine che una persona dà ad un’altra di pagare ad un terzo una somma di danaro.

2) il  vaglia  cambiario o pagherò cambiario  che contiene la promessa fatta da una persona di pagare una somma di denaro ad una data scadenza.

3) l’ assegno bancario, circolare o postale, che, invece, costituisce un mezzo e non uno strumento di pagamento.

Se QUESTI Titoli di credito  non vengono Onorati  alla Scadenza, consegue il  protesto  Che costituisce l’atto Pubblico con cui VIENE constatata la  mancata accettazione della cambiale o il Mancato   pagamento  dell’assegno bancario e / o postale.

Tuttavia per iniziare l’esecuzione forzata nei confronti del debitore principale, il protesto non è affatto necessario. Esso serve piuttosto per dimostrare che il debitore principale non vuole pagare, per poter agire nei confronti dei giratari del titolo. Ma poiché il debitore principale sa benissimo che non sta pagando, non ha alcun senso dimostrarglielo attraverso l’elevazione del protesto. Nei confronti quindi dell’obbligato principale si può intraprendere un’azione esecutiva.

Termini per il protesto

Per le  cambiali  con scadenza una vista il protesto va elevato  entro 1 anno  dalla data di emissione mentre per quelle con scadenza determinata  entro uno dei due giorni feriali  successivi alla scadenza.

Per gli  assegni bancari  il protesto deve essere chiesto entro termini molto brevi e cioè 8 giorni (se è pagabile nello stesso Comune; cd. “Assegno su piazza”), 15 giorni (se pagabile in un Comune diverso; cd. “Assegno fuori piazza ”), 20 giorni (se è pagabile in un Paese diverso ma nello stesso continente di emissione), 60 giorni (se Paese di altro continente).

Per l’assegno circolare, il termine per il protesto è di  trenta  giorni dall’emissione del titolo.

 Conseguenze

Per tutelare chi abbia rapporti economici con il protestato, il protesto è oggetto di pubblicità. Tale pubblicità si realizza attraverso l’iscrizione nel  Registro informatico dei protesti. Tale registro pubblico, aggiornato mensilmente, viene tenuto dalla Camera di Commercio competente per territorio.

I pubblici ufficiali abilitati alla levata del protesto devono infatti inviare alla Camera di Commercio competente per territorio, l’elenco dei protetti per mancato pagamento di cambiali accettate, di vaglia cambiari e di assegni bancari nonché l’elenco dei protesti per mancata accettazione di cambiali, entro il giorno successivo alla fine di ogni mese.

Il protesto Oltre alla Funzione di rendere possibile  l’Azione di regresso  (for example Contro il girante o l’avallante) prodotti Gli Effetti di  Interruzione della Prescrizione del Debito .

Conseguenze

Per quanto riguarda gli assegni bancari va inoltre evidenziato che chiunque emetta un assegno poi protestato, viene iscritto presso il  CAI , ossia la  Centrale di Allarme Interbancaria. Tale iscrizione comporta l’interdizione ad emettere assegni per un periodo di 6 mesi. Se si provvede a pagare. Nel caso in cui si provveda nei giorni successivi alla data di scadenza del termine della presentazione del titolo a pagare l’assegno comprensivo della penale (10% dell’importo facciale) e degli interessi calcolati al tasso legale vigente viene evitata l’iscrizione alla CAI.

Rimedi

Occorre intanto distinguere il caso in cui il protesto riguardi una  cambiale  o un  assegno .

Nel primo caso, il debitore, che entro un anno dal protesto abbia eseguito il pagamento di una  cambiale tratta  o di una  vaglia cambiario , può chiedere la  cancellazione  dal registro presentando un’istanza alla Camera di Commercio che ha pubblicato il protesto. È possibile ottenere la cancellazione dal registro anche se il pagamento viene effettuato dopo un anno dal protesto. In questo caso è necessario preliminarmente ottenere la  riabilitazione .

La richiesta di  riabilitazione  va presentata al Presidente del Tribunale della provincia di residenza.

Nel caso degli  assegni  abbiamo 60 giorni per coprirne la somma ed evitare l’inserimento del nostro nome nella lista della Centrale di Allarme interbancaria (CAI).

La normativa vigente non prevede l’immediata cancellazione del protesto a seguito del pagamento. Infatti è necessario presentare un’istanza di riabilitazione al Presidente del Tribunale della provincia di residenza. Dopo di cio si dovra Presentare all’ufficio protesti un’istanza per ottenere la CANCELLAZIONE dal registro informatico protesti  . Per poter ottenere tale riabilitazione è necessario che sia trascorso almeno un anno dalla “levata del protesto” e il debitore deve non aver subito un ulteriore protesto.

Passati 5 anni dal precedente termine il Protesto è automaticamente cancellato in base alle disposizioni di legge.

Si può evitare il protesto?

La legge consente che il girante, il traente o l’avallante del titolo possa essere concordato con il giratario di evitare il protesto, sin dal momento del rilascio del titolo. In tal caso la cambiale o l’assegno può essere emesso o girato con la clausola ” senza spese ” o ” senza protesto ” e il portatore a cui il debitore principale rifiuti il ​​pagamento può rivolgersi direttamente verso gli obbligati di regresso.

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